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Esenzione Imu per la prima casa, necessaria laresidenza anagrafica



Nel caso in cui abbiano fissato residenza e dimora abituale in luoghi diversi, i coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione Imu, purché la residenza anagrafica di ognuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto. Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Corte nell’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, che analizza la particolare ipotesi in cui le persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che vivono in abitazioni diverse per specifiche esigenze, invochino entrambe l’esenzione dall’imposta municipale.


La vicenda processuale La vicenda in esame prende le mosse dal ricorso di un contribuente contro alcuni avvisi di accertamento per omesso versamento dell’Imu, relativamente all’immobile indicato come dimora abituale dello stesso ricorrente, non coincidente con quello dove risiedevano sua figlia e la compagna. Nel caso di specie, il contribuente e la compagna intendevano usufruire entrambi dell’esenzione Imu, ciascuno per la propria abitazione. Tuttavia, l’agevolazione in parola era stata riconosciuta solo alla donna, perciò il contribuente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia di primo grado, ritendo di potersi avvalere anch’egli dell’esenzione, sussistendone i presupposti di legge. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso e tale decisione veniva confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in considerazione del fatto che il contribuente, a differenza della figlia e della compagna, aveva fissato la residenza anagrafica presso un’altra abitazione, diversa da quella nella quale aveva la dimora abituale e per cui chiedeva l’esenzione Imu.


Il contribuente, pertanto, si è rivolto alla Suprema Corte, ritenendo errata la decisione del giudice d’appello, attraverso la quale era stata eccepita la presunta violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 2, del Dl n. 201/2011, dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, nonché dell’articolo 5-decies del Dl n. 146/2021.


La pronuncia della Cassazione


I giudici chiamati a pronunciarsi sulla vicenda hanno ricordato che, in presenza di una giusta causa che imponga tale scelta o per loro determinazione consensuale, costituisce un diritto dei coniugi e delle persone unite civilmente fissare residenze disgiunte, sempre che ciò non contrasti con le norme sulla “residenza familiare” (per i coniugi) o sulla “residenza comune” (per gli uniti civilmente). Infatti, fermo restando l’affectio coniugalis che caratterizza tali legami, spetta alla coppia assumere liberamente accordi sull’indirizzo della vita familiare.


Nel dettaglio, relativamente all’esenzione Imu per l’abitazione principale, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011. Pertanto, è da escludere che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall’originaria formulazione della norma censurata. Quindi, salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al possessore dell’immobile in cui quest’ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge o il compagno abbia la residenza anagrafica in un altro comune. È stato così chiarito che, a differenza dell’ipotesi di “seconda casa” (per cui non spetta l’esenzione in parola), nel caso di residenze diverse l’agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.


Pertanto, rigettando il ricorso del contribuente, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva correttamente negato il beneficio in parola, posto che lo stesso ricorrente non aveva fissato la residenza, ma solo la dimora abituale, presso l’immobile per cui chiedeva l’esenzione d’imposta. A questo proposito, è utile richiamare la massima elaborata dalla Suprema Corte: “Il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata”.


In sintesi, ai fini dell’esenzione Imu per l’abitazione principale, è quindi necessario che nel periodo di riferimento si siano realizzati in concorso i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.


di Gabriele Di Bella.

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